Art. 73Ritenuta sui dividendi

Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle societa' ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente decreto.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art73 · fonte su Normattiva