Art. 37Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse

Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarieta'. La sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica e' dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Testo vigente dal 23 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art37 · fonte su Normattiva