Art. 6Contribuzione figurativa

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

Testo vigente dal 23 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art6 · fonte su Normattiva