Art. 16

Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennita' o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art16 · fonte su Normattiva