Art. 21
[1]Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, o con determinate modalita'. Il provvedimento sara' preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione.
[2]Il Regio decreto dovra' essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti