Art. 6
[1]Con decreto del commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento.
[2]Il Comitato e' presieduto dal pretore o, in sua mancanza, dal sindaco.
[3]Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato piu' conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti