Art. 62

[1]Legge sull'emigrazione-art. 62

[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358)) 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 358

10

Il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 358 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Nei giudizi innanzi all'autorita' giudiziaria, preveduti nel presente articolo, continua ad avere vigore l'art. 62 della legge (testo unico) 13 novembre 1919, n. 2205, sull'emigrazione e la tutela giuridica degli emigranti".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art62 · fonte su Normattiva