Art. 37
Con regolamento approvato per decreto Reale sara' provveduto alla esecuzione della presente legge e a determinare le rispettive attribuzioni e le reciproche relazioni degli uffici del Genio civile e delle autorita' marittime e comunali.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva