Art. 53 — 4° comma articolo 19 legge 18 giugno 1899 ed articolo 35 legge 25 giugno 1882)
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[1]Ai suddetti Consorzi di manutenzione che sono obbligatori, si estendono le disposizioni dell'articolo Alle relative spese contribuiscono parimenti i proprietari di fondi posti fuori del perimetro della bonificazione indirettamente interessati, mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.
[2]La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.
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