titolo II — DELLA FORMA DI REGISTRAZIONE, DEI TERMINI PER ESEGUIRLA, DELLE PERSONE OBBLIGATE E DEGLI UFFICI COMPETENTI.
- capo I — Della forma della registrazione.
- capo II — Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirli.
- capo III — Degli Uffici competenti a dare la formalità della registrazione.