Art. 10PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avra' dato il suo parere, e che la Corte avra' registrato.

[2]Per ciascun contratto s'indichera' l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art10 · fonte su Normattiva