Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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Si possono stipulare contratti a partiti privati, senza la forma d'incanti: Per l'acquisto di cose la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle Regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato; Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori; Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali; Per l'affitto di locali ad uso di abitazione, e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto; Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso pero', nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 2 agosto 1887 · versione 0 su Normattiva