Art. 120 — Testo unico, art. 120
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[1]La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
[2]La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
[3]L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
[4]Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.
[5]Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva