Art. 179Testo unico, art. 163

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[1]Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo puo' essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

[2]Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

[3]I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del Comune, valutata nei modi sopra indicati.

[4]Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta a carico del Comune.

[5]Per la validita' delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art179 · fonte su Normattiva