Art. 181 — Testo unico, art. 165
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Nelle epoche e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformita' delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva