Art. 183 — Testo unico, art. 166
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[1]Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti e quelli indicali da leggi speciali:
[2]1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;
[3]2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le L. 100 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;
[4]3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati.
[5]Il prefetto pero' puo' permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva