Art. 184 — Testo unico, art. 167
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[1]Il prefetto, e rispettivamente il sottoprefetto, hanno facolta' di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.
[2]In tal caso essi presiedono agli incanti, ed i contratti sono stipulati innanzi a loro da uno o piu' dei membri delegati dalla Giunta municipale.
[3]Roga gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale puo' soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva