Art. 216 — Testo unico, art. 199, e legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico
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[1]Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.
[2]Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, e' salvo il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, n. 7, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva