Art. 252 — Testo unico, art. 235
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Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali alle imposte dirette, a' termini degli articoli 303, 304 e 305, e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva