Art. 28Testo unico, art. 28, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1

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[1]Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro inscrizione.

[2]Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di eta', lo compiono non piu' tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art28 · fonte su Normattiva