Art. 28 — Testo unico, art. 28, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1
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[1]((Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la inscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.
[2]Sono altresi' inscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.
[3]A tali inscrizioni si procedera' in base agli elenchi prescritti dall'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'articolo 21 del testo medesimo.
[4]Nella copia dell'elenco numero 2 l'esattore comunale apporra' la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2° comma del presente articolo.
[5]Sono anche inscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda dentro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne fara' loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1° dicembre di ogni anno)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva