Art. 289Testo unico, art. 270

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I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica Amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art289 · fonte su Normattiva