Art. 310 — Testo unico, art. 289, e legge 17 agosto, 1907, n. 639, testo unico
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[1]E' sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidita' delle costruzioni stesse.
[2]Il consenso e' dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rende gli autori responsabili in proprio.
[3]Contro detta deliberazione e' aperto ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 2, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).
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