Art. 326 — Testo unico, art. 305
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Questa pensione sara' ripartita a carico dello Stato e della Provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la Provincia abbiano corrisposto all'impiegato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva