Art. 35Testo unico, art. 35

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[1]Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 29 e 30, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non puo' proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel Comune.

[2]Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe' quali la iscrizione e' proposta e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

[3]Se la proposta e' d'ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

[4]Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21, si deve apporre relativa annotazione.

[5]Nel secondo elenco la commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore, e di quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel Comune.

[6]Ciascun nome nel secondo elenco deve avere una annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione e' proposta e se per reclamo o di ufficio.

[7]Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

[8]Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art35 · fonte su Normattiva