Art. 35 — Testo unico, art. 35
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[1]((Nel primo elenco si propone a inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'articolo 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 20 giugno 1912, n. 666.
[2]La Commissione non puo' proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune)).
[3]Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe' quali la iscrizione e' proposta e se per domanda dell'interessato o di ufficio.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
[5]Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21, si deve apporre relativa annotazione.
[6]((Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune:
[7]Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio)).
[8]Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.
[9]((Nel quanto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino, emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorieta', emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.
[10]Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva