Art. 38 — Testo unico, art. 38
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[1]Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.
[2]Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal Comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.
[3]Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al R. procuratore presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva