Art. 40Testo unico, art, 40

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[1]La Commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

[2]Queste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 41, 45, 50, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezze degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova contrario.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art40 · fonte su Normattiva