Art. 40Testo unico, art, 40

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[1]((La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati)).

[2]Queste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 41, 45, 50, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezze degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova contrario.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art40 · fonte su Normattiva