Art. 45 — Testo unico, art. 45, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1
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[1]Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.
[2]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 40, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.
[3]Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del Comune, in modo visibile, non piu' tardi del 15 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio.
[4]Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.
[5]Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al R. procuratore presso il tribunale del Capoluogo della Provincia.
[6]La lista permanente rettificata dal Comune e' esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva