Art. 45Testo unico, art. 45, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

[2]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 40, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

[3]((Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non piu' tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco da' notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

[4]Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

[5]Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco del Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia)).

[6]La lista permanente rettificata dal Comune e' esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art45 · fonte su Normattiva