Art. 47 — Testo unico, art. 47
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[1]Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art. 45, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.
[2]L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.
[3]Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo comma dell'art. 45, il sopradetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel Capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o piu' elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.
[5]In pendenza del giudizio innanzi la Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva