Art. 47Testo unico, art. 47

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[1]Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art. 45, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

[2]L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

[3]((Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullita', deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullita', entro quindi i giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata)).

[4]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).

[5]In pendenza del giudizio innanzi la Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art47 · fonte su Normattiva