Art. 7 — Testo unico, art. 7
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[1]In ogni circondario vi e' un settoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.
[2]Nelle provincie venete e di Mantova, che sono tuttora divise in distretti, in ogni distretto un commissario distrettuale compie le incombenze assegnate dai regi decreti 18 luglio e 2 dicembre 1866, nn. 3364 e 3352.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva