Art. 83 — Testo unico, art. 83
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S'intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parita' di voti il maggiore d'eta' fra gli eletti ottiene la preferenza.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva