Art. 56
[1](Art. 377, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possano essere fatti da qualsiasi agente giurato dalla pubblica amministrazione, nonche' da quelli dei comuni e dai carabinieri Reali.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva