Art. 11Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

[1]Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

[2]Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

[3]La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

[4]Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procedera' a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorche' l'offerta sia inferiori alla stima.

[5]Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

[6]L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi deliberatario.

[7]Gli oggetti d'oro o d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art11 · fonte su Normattiva