Art. 42 — Leggo 25 giugno 1908, n. 290, art. 13
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[1]La dimissione di un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non e' accettata.
[2]L'impiegato che si e' dimesso e' tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finche' non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione puo' essere ritardata por gravi motivi di servizio; puo' anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.
[3]Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione e' efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualita' d'impiegato.
[4]E' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:
[5]1° che perde la cittadinanza italiana;
[6]2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;
[7]3° che senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termino stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva