Art. 55 — Logge 25 giugno 1908, n. 290, art. 26
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S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:
- a)per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
- b)per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva