Art. 55Logge 25 giugno 1908, n. 290, art. 26

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S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

  • a)per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
  • b)per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art55 · fonte su Normattiva