Art. 39Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A

[1]Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

[2]Essi hanno facolta' di fare alle Provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.

[3]Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento o non potra' farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art39 · fonte su Normattiva