Art. 39 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A
[1]Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.
[2]Essi hanno facolta' di fare alle Provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.
[3]Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento o non potra' farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva