Art. 45 codice antimafiaConfisca definitiva. Devoluzione allo Stato

A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonche' al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

Testo vigente dal 28 settembre 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art45 · fonte su Normattiva