Art. 54-bis codice antimafia — Pagamento di debiti anteriori al sequestro
L'amministratore giudiziario puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita'. 2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, il tribunale puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti
Testo vigente dal 19 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva