Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Profili di censura proposti dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelli introdotti dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 sono inammissibili - in quanto tesi ad allargare il thema decidendum - gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte privata, ricorrente nel giudizio a quo e costituitasi nel giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2019, n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016 ).
sentenza 57/2020massima n. 43068 Riguarda ancheart. 92 Codice antimafia
Prospettazione della questione incidentale - Assenza della dedotta genericità delle censure e del difetto di rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per genericità delle censure e irrilevanza delle questioni - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non sussistono le dedotte carenze dell'ordinanza di rimessione.
sentenza 57/2020massima n. 43069 Riguarda ancheart. 92 Codice antimafia
Mafia e criminalità organizzata - Informazione interdittiva antimafia - Estensione, disposta dal prefetto, dei divieti e delle decadenze, conseguenti alla misura, agli atti funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale privatistica - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e del diritto di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore a rimeditare la facoltà per l'interessato a esercitare i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, che conferiscono al prefetto il potere di adottare un'informazione antimafia interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa. La disposizione censurata, pur comportando un grave sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, è giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Né la scelta di affidare all'autorità amministrativa - e non a quella giudiziaria - tale misura è irragionevole e sproporzionata rispetto ai valori in gioco, poiché si giustifica in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, in ragione della necessità di svolgere un'azione preventiva, mediante il costante monitoraggio del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali. Ciò non comporta peraltro una violazione del principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all'esercizio di ogni attività amministrativa, posto che gli elementi fattuali in possesso della prefettura - seppur più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari - devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo dell'infiltrazione. Le misure in parola, inoltre, hanno carattere provvisorio e sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo. Non può infine essere oggetto di una pronuncia specifica, in quanto non dedotta in modo autonomo, l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, pur meritando una rimeditazione da parte del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 4 del 2018 e n. 103 del 1993 ).
sentenza 57/2020massima n. 43070 Riguarda ancheart. 92 Codice antimafia
Thema decidendum - Deduzioni proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza rispetto ai parametri fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 153 del 2014), sono inammissibili - in quanto volte ad estendere il thema decidendum fissato nella ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla difesa della parte privata, in riferimento alla violazione dell'art. 41 Cost., ivi non contemplato. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione . Non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).
sentenza 4/2018massima n. 39676 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 153/2014
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita irrilevanza, per essere l'effetto denunciato proprio anche di altre norme non impugnate - Sufficiente motivazione relativa alla norma censurata - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 153 del 2014), non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato - per imprecisa identificazione della norma censurata - formulata sull'assunto che l'effetto estensivo denunciato dal rimettente sarebbe ascrivibile anche a numerose altre disposizioni recate dal medesimo atto, e non alla sola norma censurata. Ai fini della motivazione sulla rilevanza, è sufficiente che il rimettente abbia indicato senza incorrere in errore la disposizione che nel caso di specie è tenuto ad applicare, e in contrario non vale osservare che esistono altre disposizioni di analogo contenuto normativo.
sentenza 4/2018massima n. 39677 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 153/2014
Mafia e criminalità organizzata - Documentazione antimafia - Informazione antimafia interdittiva - Possibile adozione anche quando è richiesta una mera comunicazione antimafia - Estensione dell'efficacia - Denunciata violazione della delega legislativa - Insussistenza - Assenza di ostacoli logici e concettuali all'estensione del campo di applicazione dell'informazione - Rimessione al giudice comune dell'interpretazione del quadro normativo ai fini dell'estensione suddetta - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. A causa della situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, la legge delega n. 136 del 2010 - non sussistendo alcun ostacolo logico o concettuale, che imponesse di circoscrivere gli effetti dell'informazione antimafia alle attività contrattuali della pubblica amministrazione - ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l'adozione di un'informazione antimafia, giustifichi un impedimento, ma anche ai diversi contatti che con la pubblica amministrazione possano realizzarsi nei casi indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011. Spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all'informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia. Valutare il risultato di tale attività ermeneutica non spetta alla Corte costituzionale, che deve invece limitarsi a rilevare che un tale effetto trova copertura nella legge delega.
sentenza 4/2018massima n. 39678 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 153/2014
Mafia e criminalità organizzata - Documentazione antimafia - Informazione antimafia interdittiva - Possibile adozione anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia - Estensione dell'efficacia - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Necessità di reagire al tentativo di infiltrazione mafiosa nell'economia legale - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011(cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. La norma censurata si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell'economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all'esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva. Non è perciò manifestamente irragionevole che, secondo l'interpretazione della norma censurata condivisa dallo stesso rimettente, a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore reagisca attraverso l'inibizione sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia.
sentenza 4/2018massima n. 39679 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 153/2014