Art. 89-bis codice antimafiaAccertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia

1.Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne da' comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. 2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

Testo vigente dal 26 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art89bis · fonte su Normattiva