Art. 94.1 codice antimafiaLimitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali

((Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, puo' escludere uno o piu' divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.)) ((La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 e' accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.)) ((Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, puo' prescrivere all'interessato l'osservanza di una o piu' delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.)) ((Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8.))

Testo vigente dal 12 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 56 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art941 · fonte su Normattiva