Art. 1012 c.c. — Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitu'
[1]Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e' tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e' responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
[2]L'usufruttuario puo' far riconoscere l'esistenza delle servitu' a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva