Art. 1017 c.c. — Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva