Art. 1093 c.c.Riduzione della servitu'

Se la servitu' da' diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo' chiedere una riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e' dovuta una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1093 · fonte su Normattiva