Art. 11 preleggi — Efficacia della legge nel tempo
[1]Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
[2]I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche' non preceda quella della stipulazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva