Art. 1152 c.c.Ritenzione a favore del possessore di buona fede

[1]Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

[2]Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1152 · fonte su Normattiva